Art. 60
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[1]Riparazione dei contributi e dell'onere delle pensioni.
[2]Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.
[3]I contributi di cui all'art. 19 del presente testo unico sono devoluti per l'uno per cento al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione marittimi. Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate a personale, navigante a norma del presente testo unico, mentre i rimanente e a carico del Fondo di ripartizione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva