Art. 66
[1]Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalita' di versamento - Interessi di mora.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658)). Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658)). Il versamento del contributo e' fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti, decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avra' diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero gia' legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.
Testo vigente dal 1 settembre 1967, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva