Art. 69
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[1]Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittima.
[2]Art. 113 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
[3]L'iscritto che abbia almeno dieci anni di navigazione effettiva, e che cessi di prestare servizio presso le aziende di cui al precedente art. 61 puo' ottenere, purche' ne faccia domanda entro un anno dalla data di cessazione del servizio, che i periodi di lavoro a terra con contribuzione alla "Gestione speciale", gli siano riconosciuti utili, per i 3/5 della loro durata, ai fini previsti dalla "Gestione marittimi". In tal caso non si applicano le disposizioni del successivo art. 79 e 1,80% della riserva matematica risultante nel fondo a capitalizzazione della "Gestione speciale" e' dovuto alla "Gestione marittimi".
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva