Art. 78

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[1]Diritto e misura della pensione.

[2]Art. 16 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1913, n. 291; art. 15 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 8 oegge 12 ottobre 1960, n. 1183.

[3]L'iscritto ha diritto alla pensione a carico della Gestione speciale quando ricorrano le condizioni per il conseguimento della pensione nella Gestione marittimi. La misura della pensione e' uguale al 13 per cento dell'importo dei contributi versati alla Gestione speciale, detratti quelli dovuti alla Gestione marittimi ed e' riversibile a favore della famiglia secondo le disposizioni relative a quest'ultima Gestione. Agli effetti di cui al precedente comma, il coefficiente di maggiorazione dei contributi versati anteriormente al 31 luglio 1952 e' elevato da 31 a 50 volte, considerando pero' i contributi afferenti al periodo dal 1 gennaio 1940 al 31 luglio 1952 nella stessa misura dovuta nell'anno 1937 da un inscritto avente pari grado e anzianita' di servizio.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art78 · fonte su Normattiva