Art. 8
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[1]Poteri del Comitato amministratore.
[3]Il Comitato amministratore delibera:
- 1)sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;
- 2)sulla formazione dei bilanci annuali;
- 3)sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni;
- 4)sull'impiego dei fondi, in conformita' delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'istituto medesimo.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva