Art. 8

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[1]Poteri del Comitato amministratore.

[2]Artt. 4 e 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996: art. 35 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

[3]Il Comitato amministratore delibera:

  • 1)sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;
  • 2)sulla formazione dei bilanci annuali;
  • 3)sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni;
  • 4)sull'impiego dei fondi, in conformita' delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'istituto medesimo.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art8 · fonte su Normattiva