Art. 4

[1]Fondi affidati alla "Gestione marittimi".

[2]Art. 22 regio decreto 16 settembre 1937 n. 1842, art 6 decreto legislativo luogotenziale 22 marzo 1946, numero 891.

[3]Sono affidati alla "Gestione marittimi" e amministrati secondo i loro statuti:

  • a)i Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato;
  • b)il Pio Fondo di marina per Fiume e Seni;
  • c)il Pio Fondo dei pescatori;
  • d)la Fondazione perpetua Marco Domenico Garofalo e) il Fondo pensioni Adria. La "Gestione marittimi" provvede, inoltre, alla corresponsione delle pensioni a carico del soppresso Istituto pensioni degli addetti alla Societa' di navigazione a vapore "Lloyd Triestino".

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art4 · fonte su Normattiva