Art. 4
[1]Fondi affidati alla "Gestione marittimi".
[3]Sono affidati alla "Gestione marittimi" e amministrati secondo i loro statuti:
- a)i Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato;
- b)il Pio Fondo di marina per Fiume e Seni;
- c)il Pio Fondo dei pescatori;
- d)la Fondazione perpetua Marco Domenico Garofalo e) il Fondo pensioni Adria. La "Gestione marittimi" provvede, inoltre, alla corresponsione delle pensioni a carico del soppresso Istituto pensioni degli addetti alla Societa' di navigazione a vapore "Lloyd Triestino".
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva