Art. 81
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[1]Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale.
[2]Articolo unico legge 9 ottobre 1957.
[3]Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, puo' chiudere il riconoscimento di tanto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione nella predetta Gestione presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonche' presso le societa' di navigazione compilate dallo art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842. La facolta' di cui sopra dovra' essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro. La somuma da versare per il riscatto sara' ragguagliata allo ammontare dei contributi relativi ai periodi da riconoscere utili calcoli sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale e con l'aliquota complessiva vigente a tale data. L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta il trasferimento alla Gestione speciale dei contributi base e di adeguamento dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, limitatamente ai periodi di servizio riconosciuti utili.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva