Art. 84

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[1]Termini per la prescrizione e la decisione dei ricorsi

[2]Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 5 febbraio 1957, n. 18.

[3]Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente art. 83, e' di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato lia facolta' di adire l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art84 · fonte su Normattiva