Art. 85
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[1]Decadenza dall'azione giudiziaria
[3]Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art. 83, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo 84 sfeza che sia intervenuta la decisione amministrativa. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva