Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
[1]Assegni ad "personam"
[2]Art. 1 secondo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
[3]Qualora la pensione in atto risulti d'ammontare superiore a quella derivante dall'applicazione degli articoli 37 e 73, la differenza sara' corrisposta come assegno "ad personam", riversibile a favore dei superstiti secondo le norme del presente testo unico, da riassorbire in occasione di aumenti del trattamento di pensione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva