Art. 88
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[1]Fondi di riserva
[2]Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.
[3]Il 3% dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dagli art. 60 e 82 del presente testo unico e' destinato alla costituzione di una speciale riserva. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, puo' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalita', e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
[4]Il Ministro per la marina mercantile MARCELLI
[5]Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale BERTINELLI
[6]Il Ministro per il bilancio LA MALFA
[7]Il Ministro per il tesoro TREMELLONI
[8]Il Ministro per la grazia e la giustizia BOSCO
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva