Art. 9
[1](Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, articoli 1 e 4; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 10)
[2]Ordinamento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
[3]1. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia, che provvede alla direzione e redazione di essa. La stampa e la gestione sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 2. La Gazzetta Ufficiale e' divisa in due parti, stampate e vendute separatamente. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, puo' prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in piu' serie; distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.
Testo vigente dal 29 maggio 1986, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva