Art. 18

[1](Art. 15 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 13 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Gli ospedali, asili di maternita' e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorche' si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo, in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del presente testo unico.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art18 · fonte su Normattiva