Art. 17
[2]Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformita' delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni e delle frazioni di Comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nel presente testo unico e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
[3]Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalita', sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera nazionale, dalle Federazioni provinciali e dai comitati di patronato, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera nazionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva