Art. 17

[1](Art. 14 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 11 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 12 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformita' delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni e delle frazioni di Comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nel presente testo unico e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

[3]Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalita', sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera nazionale, dalle Federazioni provinciali e dai comitati di patronato, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera nazionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art17 · fonte su Normattiva