Art. 6

[1](Art. 6 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Nell'esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'Opera nazionale ha la facolta':

  • a)di fondare istituzioni di assistenza materna, casse di maternita', opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternita' e dell'infanzia, la' dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione;
  • b)di sovvenzionare le istituzioni che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti;
  • c)di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, indirizzandone le attivita' secondo i piu' urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore.

[3]E' prescritto il parere dell'Opera nazionale per provvedere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art6 · fonte su Normattiva