Art. 1
[1]Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Legge 13 giugno 1927, n. 1168 - Art. 1 legge 13 aprile 1933, n. 298).
[4]E' istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato « Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia ».
[5]L'Opera nazionale non e' soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono pero' ad essa estese tutte le, disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa puo' richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.
[6]Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle amministrazioni dello Stato.
[7]L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.
[8]Il decreto del Ministro deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.
[9]L'Opera nazionale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Sono del pari demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, attribuiti al Ministero dell'interno con il R. decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 e successive modificazioni, e sull'Istituto di malariologia «E. Marchiafava», gia' attribuiti al Ministero degli affari esteri con R. decreto 7 settembre 1933. n. 1185".
Testo vigente dal 19 agosto 1945, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva