Art. 16-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 2017 al 26 giugno 2019. Leggi il testo vigente →
Testo vigente dal 12 novembre 2017 al 26 giugno 2019 · versione 11 su Normattiva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 2017 al 26 giugno 2019. Leggi il testo vigente →
Testo vigente dal 12 novembre 2017 al 26 giugno 2019 · versione 11 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 2017
Collegamenti
Art. 77
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale…
Art. 83
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna…
Art. 54 — D L. 10 marzo 1946, n. 74, art 57 e L. 20 gennaio 1948, n 6, art 21
La Corte di appello o il Tribunale costituiti in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 14, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti: 1) fa lo spoglio delle schede eventualmente…
Art. 17
L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera…
Art. 83-bis
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio…
Art. 59
… . L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 62 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 22) L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati delle liste che hanno raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione per il numero dei seggi rimasti da assegnare, ottenendo…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art16bis · fonte su Normattiva