Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Elezioni - Elezione del Senato della Repubblica - Previsione di soglie di sbarramento diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, con pregiudizio per la governabilità - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993, come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge n. 270 del 2005, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, 3. 48, secondo comma, 49 e 51 Cost. Il rimettente non illustra le ragioni per cui il denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento dipenderebbe dalle norme censurate - in quanto prevedono soglie di sbarramento per l'elezione del Senato della Repubblica diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - e non da altre, assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali; inoltre, non motiva distintamente le ragioni di violazione di ciascuno dei plurimi parametri evocati (aventi contenuti e significati all'evidenza diversi), né chiarisce quale delle due diverse discipline delle soglie di sbarramento dovrebbe essere uniformata all'altra, trascurando altresì che l'ipotetico accoglimento della questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una diversità tra i due sistemi. Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011, ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009 ).
sentenza 35/2017massima n. 40259 Riguarda ancheart. 16 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 4 legge 270/2005
Elezioni - Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Sistema elettorale - Attribuzione di un premio di maggioranza non subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti - Impossibilità per l'elettore di esprimere una preferenza per i candidati - Eccepito difetto di rilevanza - Reiezione - Peculiarità e rilievo costituzionale delle questioni - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell'art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU - degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (tutti nel testo in vigore risultante dalle modificazioni apportate dalla legge n. 270 del 2005), nelle parti in cui, rispettivamente, disciplinano l'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza. Infatti, come risulta dall'ampia e articolata motivazione dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale è stata proposta un'azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata - come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio dell'interesse ad agire - ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. Ne consegue che il petitum oggetto del giudizio principale non risulta totalmente assorbito dalla pronuncia sulle questioni, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. A ciò va aggiunto che, nella fattispecie in esame, le sollevate questioni hanno ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione; sicché la loro ammissibilità deriva, in via principale, dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento, la cui portata, ad avviso del remittente, non risulta esattamente delineata dalla normativa elettorale impugnata. Ciò fa sorgere l'esigenza di garantire il principio di costituzionalità, che rende imprescindibile affermare il sindacato di costituzionalità, destinato a «coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche con riferimento alle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte». - Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, «va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere», v., tra le molte, la citata sentenza n. 263/1994. - Per il principio secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente sono rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile, v., fra le più recenti, le citate sentenze nn. 91/2013, 280/2012, 279/2012, 61/2012 e 270/2010. Per il consolidato principio secondo cui «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi», anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi, v. le citate sentenze nn. 4/2000 e 59/1957. - Sul principio secondo cui il sindacato di costituzionalità «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte», v. le citate sentenze nn. 387/1996, 384/1991 e 226/1976.
sentenza 1/2014massima n. 37582 Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 14 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Elezioni - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica - Sistema elettorale - Attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale - Previsione che l'Ufficio elettorale regionale verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore e che, in caso negativo, ad essa attribuisce un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei segni assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore - Mancata subordinazione dell'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti - Meccanismo premiale che non supera lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza - Violazione del principio della rappresentanza democratica - Violazione del principio di eguaglianza del voto - Irrazionalità di un meccanismo che favorisce la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento - Compromissione del funzionamento della forma di governo parlamentare - Compromissione dell'esercizio della funzione legislativa - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. - l'art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, che disciplina il premio di maggioranza assegnato per le elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l'Ufficio elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione. L'attribuzione in siffatto modo del premio della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima, rende la relativa disciplina manifestamente irragionevole, per effetto della compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l'efficienza decisionale del sistema), con violazione anche dell'eguaglianza del voto. Al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata si aggiunge l'inidoneità della stessa al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina omologa prevista per l'elezione della Camera dei deputati. In questo caso, infatti, stabilendosi che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, si produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di essere vanificato il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l'oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, è doveroso, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva dei suindicati parametri costituzionali. - Per il principio secondo cui l'Assemblea costituente non intese imporre un modello di sistema elettorale, lasciando al legislatore ordinario la relativa scelta, v. la citata sentenza n. 429/1995. Per il principio secondo cui la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa», v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002. - Per l'affermazione secondo cui il principio costituzionale di eguaglianza del voto esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parità, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore che dipende esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari, v. la citata sentenza n. 43/1961. - Per il principio secondo cui le norme relative ai sistemi elettorali, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non sono esenti da controllo, essendo sempre censurabili in sede di giudizio di costituzionalità quando risultino manifestamente irragionevoli, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002. - Sui profili di irrazionalità delle norme della legge elettorale della Camera relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, v. le citate sentenze nn. 16/2008, 15/2008 e 13/2012. - Sulle modalità di svolgimento della valutazione di proporzionalità utilizzata dalla Corte costituzionale per verificare le modalità di bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti in ambiti connotati da un'ampia discrezionalità legislativa, v. la citata sentenza n. 1130/1988. - Sul principio secondo cui le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile», v. la citata sentenza n. 106/2002.
sentenza 1/2014massima n. 37584 ELEZIONI - NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI MAGGIORANZA E LA LIMITAZIONE DELLA PREFERENZA DELL'ELETTORE ALLA LISTA - IDONEITA' DELLA NORMATIVA RIMASTA IN VIGORE A GARANTIRE IL RINNOVO DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI - DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA A PARTIRE DALLA SUCCESSIVA CONSULTAZIONE ELETTORALE - ININFLUENZA SULLE ELEZIONI SVOLTE IN APPLICAZIONE DELLE NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI E SUGLI ATTI CHE LE CAMERE ADOTTERANNO PRIMA DEL LORO RINNOVO, IN CONSIDERAZIONE DEL FONDAMENTALE PRINCIPIO DI CONTINUITA' DELLO STATO.
La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (concernenti l'attribuzione dei premi di maggioranza e la limitazione della preferenza dell'elettore alla lista) è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, delle assemblee parlamentari, poiché stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l'attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate. Si tratta di un meccanismo di natura proporzionale, depurato dell'attribuzione del premio di maggioranza, nel quale è consentita l'espressione di un voto di preferenza per i candidati. Non rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia di tale meccanismo, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale. Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che comunque non incidono sull'operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell'organo, possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già vigenti. In ogni caso, simili eventuali inconvenienti, riguardanti, tra l'altro, le modalità di redazione delle schede elettorali, potranno essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia, ferma la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua. Infine, la decisione di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa rimasta in vigore, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Infatti, il principio della cd. retroattività delle sentenze di accoglimento vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali, rilevando, nella specie, il principio fondamentale della continuità dello Stato, che si realizza in concreto attraverso la continuità dei suoi organi costituzionali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. - Sulla necessità che la normativa elettorale sia sempre, anche in caso di sua accertata parziale illegittimità costituzionale, complessivamente idonea a garantire il rinnovo in ogni momento dell'organo costituzionale elettivo, v., da ultimo, la citata sentenza n. 13/2012. - Per l'affermazione che le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie, in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali», v. le citate sentenze nn. 13/2012 (ove è altresì sottolineata l'esigenza di scongiurare l'eventualità di paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica), 16/2008, 15/2008, 13/1999, 26/1997, 5/1995, 32/1993, 47/1991 e 29/1987. - Per il principio secondo cui non rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia del meccanismo elettorale, risultante dallo scrutinio di costituzionalità, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale, v. la citata sentenza n. 32/1993, ove è altresì sottolineata la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua. - Sull'irrilevanza di eventuali inconvenienti legati alla possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, a patto che non incidano sull'operatività del sistema elettorale né paralizzino la funzionalità dell'organo, v. la citata sentenza n. 32/1993. - Sull'ammissibilità del referendum relativo alla preferenza unica, v. la citata sentenza n. 47/1991. - Per l'affermazione che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento, alla stregua dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata (principio solitamente enunciato con il ricorso alla formula della c.d. retroattività di dette sentenze), vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida, v. la citata sentenza n. 139/1984.
sentenza 1/2014massima n. 38030 Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 14 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Elezioni - Elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Sistema elettorale che non permette al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati - Asserita lesione del diritto di voto libero, uguale e segreto - Censura di norme elettorali che non devono essere applicate nei giudizi a quibus - Questione diretta ad introdurre un controllo di costituzionalità, surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti costituzionali - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, commi 1, numero 5), e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005) e degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (nel testo risultante dalla citata legge del 2005), impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono norme per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non permettono al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati, ma lasciano allo stesso la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti, attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali, determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati, i quali, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e il ruolo di nominati e non già di eletti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, tutte le impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 1 del 2014, sicché è venuto meno l'oggetto delle questioni, perché a seguito di tale decisione, le predette norme sono state già rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Inoltre, dalla stessa prospettazione emerge chiaramente che, per la definizione dei giudizi principali, il rimettente non è in alcun modo chiamato ad applicare le censurate norme elettorali, dovendo egli esclusivamente accertare la penale responsabilità di due cittadini extracomunitari, per i reati loro rispettivamente ascritti di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo. Nella specie, l'impugnazione delle menzionate norme elettorali si configura quale tentativo da parte del rimettente di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità, che risulta surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti sanciti dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, essendo del tutto carente il nesso di indispensabile pregiudizialità dello specifico scrutinio richiesto alla Corte rispetto agli esiti della decisione del giudizio principale. D'altra parte, la radicale mancanza d'incidentalità del richiesto vaglio delle norme neppure può dirsi colmata dalla affermazione - peraltro formulata in maniera del tutto apodittica - di una conseguente "non prescrittività" delle leggi approvate dai Parlamenti succedutisi dopo il dicembre del 2005 (e costituiti sulla base di norme elettorali incostituzionali) e quindi anche di quelle penali applicabili nei processi a quibus . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato, v. la citata sentenza n. 1/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme già dichiarate costituzionalmente illegittime, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 321/2013, 294/2013, 280/2013 e 257/2013. - Sull'indispensabile requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 306/2013, 196/2013, 176/2013 e 81/2013.
sentenza 57/2014massima n. 37790 Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 14 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Assenza nella normativa di risulta di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza - Carenza riscontrabile già nella normativa vigente - Segnalazione al Parlamento dell'esigenza di considerare con attenzione gli inerenti aspetti problematici.
L'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza, relativamente alle elezioni del Senato della Repubblica è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili e, dunque, non osta all'ammissibilità del quesito referendario volto alla abrogazione, per le elezioni del Senato della Repubblica, della possibilità del collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste. Né l'ammissibilità può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legislazione vigente, potendosi la Corte spingere a valutare soltanto un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare. Ogni altra considerazione deve, infatti, seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi. L'impossibilità di dare, in sede di controllo di ammissibilità dei referendum, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, non esime, in ogni caso, dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento, sia pure a livello regionale, di una soglia minima di voti e/o di seggi.
sentenza 16/2008massima n. 32092 Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 11 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 16 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17-bis Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Compatibilità con il principio di eguaglianza del voto e con la libertà di associarsi in partiti.
Il quesito referendario volto alla abrogazione, per le elezioni del Senato della Repubblica, della possibilità del collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste tende ad influire sulla tecnica di attribuzione dei seggi, in modo da favorire la formazione di maggioranze coese e, dunque, non è in contrasto né con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, né con la libertà di associarsi in partiti. Invero, il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato delle elezioni, giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo. Qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi, mentre l'accertamento del grado di distorsione in concreto prodotto è estraneo alla natura del giudizio di ammissibilità. Per ciò che concerne la libertà di associarsi in partiti politici, quantunque essa trovi nel momento elettorale un efficace strumento di partecipazione alla cosa pubblica, tuttavia, dal rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non consegue l'identificazione tra liste elettorali e partiti. Le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono, quindi, sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. - Sul principio di eguaglianza del voto v., citata, sentenza n. 429/1995.
sentenza 16/2008massima n. 32093 Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 11 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 16 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17-bis Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Quesito chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori - Autoapplicatività della normativa di risulta - Ammissibilità della richiesta.
La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17- bis e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è ammissibile. Invero il quesito risulta chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori, cioè quello di escludere la possibilità del collegamento tra liste e restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il "premio di maggioranza". La manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l'abrogazione in legislazione positiva, ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti, restringendo l'arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi politici. Inoltre, anche l'eliminazione proposta di una serie di frammenti lessicali non è fine a se stessa, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni eterogenee, ma è indispensabile per rendere il quesito completo e coerente e, dunque, corrisponde a quell'opera di «cosmesi normativa», necessaria alla ripulitura del testo residuo. Infine, l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole, di talché risulta soddisfatta l'ulteriore condizione per l'ammissibilità e cioè la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative. - Sull'inammissibilità della domanda referendaria finalizzata ad innovare il sistema delle norme e alla sua sostituzione, v., citata sentenza n. 36/1997. - Sull'eliminazione dei frammenti lessicali quale opera di "cosmesi normativa", v., citata, sentenza n. 26/1997. - Sull'ammissibilità del referendum abrogativo anche in caso di espansione di un'eventualità interna alla legge elettorale, di rara verificazione v., sentenza n. 32/1993.
sentenza 16/2008massima n. 32094 Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 11 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 16 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17-bis Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Remota possibilità, in base alla normativa di risulta, che non venga assegnato il premio di maggioranza - Sussistenza anche in base alla legislazione vigente - Segnalazione di tale inconveniente all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche.
L'eventualità che la presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione conduca, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla non assegnazione del premio di maggioranza, è ipotizzabile, in astratto, non solo a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria, ma anche a legge elettorale invariata, mentre, sul piano delle probabilità concrete, appare remota nell'una e nell'altra situazione normativa. Su tale inconveniente deve essere richiamata l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche, rammentando che l'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto che la dichiara. - Sulla segnalazione al Parlamento in merito agli inconvenienti risultanti dall'abrogazione referendaria, v., citata, sentenza n. 32/1993. - Sul richiamo dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 che consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione, v., citata, sentenza n. 26/1981.
sentenza 16/2008massima n. 32095 Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 11 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 16 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17-bis Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'REFERENDUM - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - SENATO DELLA REPUBBLICA - LEGGE ELETTORALE - ABOLIZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO L'ASSEGNAZIONE DEL 25% DEI SEGGI CON METODO PROPORZIONALE - 'REFERENDUM' ABROGATIVO DELLE LEGGI ELETTORALI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI - NECESSITA' CHE LA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ABROGAZIONE SIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI - INAPPLICABILITA', NELLA SPECIE, DELLA NORMATIVA RESIDUA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI RINNOVO DELL'ASSEMBLEA RAPPRESENTATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2 e 4; 2, comma 1; 9, comma 1; 17; 18 e 19, commi 1 e 6, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica"), che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con calcolo proporzionale, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie, stante la previsione dell'art. 57 Cost., non funzionerebbe piu', una volta soppresse le disposizioni sopra menzionate, la rete dei collegi disegnata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 (ai sensi del quale ad ogni Regione e' assegnato un numero di collegi uninominali pari a tre quarti dei seggi, e cioe' complessivamente 232 su 315), e la normativa residua non sarebbe in concreto applicabile, con impedimento per il rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare il legislatore. - V. massima A. red.: G. Leo
sentenza 26/1997massima n. 23131 Riguarda ancheart. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 2 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 18 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.