Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Elezioni - Elezione del Senato della Repubblica - Previsione di soglie di sbarramento diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, con pregiudizio per la governabilità - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993, come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge n. 270 del 2005, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, 3. 48, secondo comma, 49 e 51 Cost. Il rimettente non illustra le ragioni per cui il denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento dipenderebbe dalle norme censurate - in quanto prevedono soglie di sbarramento per l'elezione del Senato della Repubblica diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - e non da altre, assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali; inoltre, non motiva distintamente le ragioni di violazione di ciascuno dei plurimi parametri evocati (aventi contenuti e significati all'evidenza diversi), né chiarisce quale delle due diverse discipline delle soglie di sbarramento dovrebbe essere uniformata all'altra, trascurando altresì che l'ipotetico accoglimento della questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una diversità tra i due sistemi. Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011, ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009 ).
sentenza 35/2017massima n. 40259 Riguarda ancheart. 4 legge 270/2005art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Assenza nella normativa di risulta di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza - Carenza riscontrabile già nella normativa vigente - Segnalazione al Parlamento dell'esigenza di considerare con attenzione gli inerenti aspetti problematici.
L'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza, relativamente alle elezioni del Senato della Repubblica è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili e, dunque, non osta all'ammissibilità del quesito referendario volto alla abrogazione, per le elezioni del Senato della Repubblica, della possibilità del collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste. Né l'ammissibilità può dipendere da possibili esiti futuri, molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze già esistenti nella legislazione vigente, potendosi la Corte spingere a valutare soltanto un dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare. Ogni altra considerazione deve, infatti, seguire le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi. L'impossibilità di dare, in sede di controllo di ammissibilità dei referendum, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, non esime, in ogni caso, dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento, sia pure a livello regionale, di una soglia minima di voti e/o di seggi.
sentenza 16/2008massima n. 32092 Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 11 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17-bis Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Compatibilità con il principio di eguaglianza del voto e con la libertà di associarsi in partiti.
Il quesito referendario volto alla abrogazione, per le elezioni del Senato della Repubblica, della possibilità del collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste tende ad influire sulla tecnica di attribuzione dei seggi, in modo da favorire la formazione di maggioranze coese e, dunque, non è in contrasto né con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, né con la libertà di associarsi in partiti. Invero, il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato delle elezioni, giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo. Qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi, mentre l'accertamento del grado di distorsione in concreto prodotto è estraneo alla natura del giudizio di ammissibilità. Per ciò che concerne la libertà di associarsi in partiti politici, quantunque essa trovi nel momento elettorale un efficace strumento di partecipazione alla cosa pubblica, tuttavia, dal rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non consegue l'identificazione tra liste elettorali e partiti. Le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono, quindi, sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. - Sul principio di eguaglianza del voto v., citata, sentenza n. 429/1995.
sentenza 16/2008massima n. 32093 Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 11 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17-bis Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Quesito chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori - Autoapplicatività della normativa di risulta - Ammissibilità della richiesta.
La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti degli artt. 1, comma 2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 17- bis e 19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è ammissibile. Invero il quesito risulta chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori, cioè quello di escludere la possibilità del collegamento tra liste e restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il "premio di maggioranza". La manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, trasformando l'abrogazione in legislazione positiva, ma utilizza i criteri di assegnazione dei seggi già esistenti, restringendo l'arco delle possibilità offerte ai partiti ed ai gruppi politici. Inoltre, anche l'eliminazione proposta di una serie di frammenti lessicali non è fine a se stessa, né tende a rovesciare il significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni eterogenee, ma è indispensabile per rendere il quesito completo e coerente e, dunque, corrisponde a quell'opera di «cosmesi normativa», necessaria alla ripulitura del testo residuo. Infine, l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole, di talché risulta soddisfatta l'ulteriore condizione per l'ammissibilità e cioè la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative. - Sull'inammissibilità della domanda referendaria finalizzata ad innovare il sistema delle norme e alla sua sostituzione, v., citata sentenza n. 36/1997. - Sull'eliminazione dei frammenti lessicali quale opera di "cosmesi normativa", v., citata, sentenza n. 26/1997. - Sull'ammissibilità del referendum abrogativo anche in caso di espansione di un'eventualità interna alla legge elettorale, di rara verificazione v., sentenza n. 32/1993.
sentenza 16/2008massima n. 32094 Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 11 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17-bis Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
'Referendum' abrogativo - Elezioni del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Remota possibilità, in base alla normativa di risulta, che non venga assegnato il premio di maggioranza - Sussistenza anche in base alla legislazione vigente - Segnalazione di tale inconveniente all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche.
L'eventualità che la presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione conduca, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla non assegnazione del premio di maggioranza, è ipotizzabile, in astratto, non solo a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria, ma anche a legge elettorale invariata, mentre, sul piano delle probabilità concrete, appare remota nell'una e nell'altra situazione normativa. Su tale inconveniente deve essere richiamata l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche, rammentando che l'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del decreto che la dichiara. - Sulla segnalazione al Parlamento in merito agli inconvenienti risultanti dall'abrogazione referendaria, v., citata, sentenza n. 32/1993. - Sul richiamo dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 che consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione, v., citata, sentenza n. 26/1981.
sentenza 16/2008massima n. 32095 Riguarda ancheart. 1 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 11 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17-bis Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 19 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.