Art. 16

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Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo e' trasmesso alla cancelleria della corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. Il terzo esemplare e' depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art16 · fonte su Normattiva