Art. 21
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Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Testo vigente dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva