Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →
; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1, lettera a) I partiti o gruppi politici organizzati nonche' singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Testo vigente dal 27 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005 · versione 0 su Normattiva