Art. 28T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 6°, 7°, 8° e 9°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 2°

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Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere ((dall'ottavo giorno)) precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarra' aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Testo vigente dal 25 aprile 1976 al 8 novembre 2000 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art28 · fonte su Normattiva