Art. 38 — L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20
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Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
- a)coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di eta';
- b)i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c)gli appartenenti a Forze armate in servizio; 39
- d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f)i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, nel sopprimere il numero 429) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h), e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono vigore".
Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 18 maggio 2025 · versione 44 su Normattiva