Art. 46
((1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali)). 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Testo vigente dal 17 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva