Art. 46

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1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Testo vigente dal 21 agosto 1993 al 17 aprile 2002 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art46 · fonte su Normattiva