Art. 60 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 3°, 4°, 7°, 9°, 10° e 12° e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 26
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Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, ((...)) a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome ((...)). In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione fra piu' candidati. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci. Sono, altresi', inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 1991, N. 200, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 1991, N. 200, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)). Le preferenze espresse in eccedenza ((...)) sono nulle. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 1991, N. 200, A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)).
Testo vigente dal 12 luglio 1991 al 21 agosto 1993 · versione 13 su Normattiva