Art. 64
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1993 al 17 aprile 2002. Leggi il testo vigente →
1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Testo vigente dal 21 agosto 1993 al 17 aprile 2002 · versione 23 su Normattiva