Art. 70
T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30
Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni ((chiaramente riconoscibili,)) tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto ((far identificare)) il proprio voto. Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.
Testo vigente dal 12 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva