Art. 80 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 57
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Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonche' alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.
Testo vigente dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva