Art. 587 c.p. — Omicidio e lesione personale a causa di onore
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Testo vigente dal 25 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 89 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Testo vigente dal 25 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 89 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 1151 — Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate…
Art. 544
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442…
Art. 864 — Distintivo d'onore per feriti in servizio
… Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali…
Art. 592
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442…
Art. 863 — Distintivo d'onore per deceduti in servizio
Per coloro che sono deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'articolo 862, e' previsto analogo distintivo d'onore con la scritta «Alla memoria» al posto di quella «Mutilato in servizio». …
Art. 862 — Distintivo d'onore per mutilati in servizio
… Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, possono…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la disposizione dell'articolo 83, ma le pene comminate negli articoli 589 e 590 sono aumentate (art. 586). Questa disposizione parve involuta alla Commissione parlamentare, che perciò propose di semplificarla. È da osservare che, mentre l'articolo 587 del progetto preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilità obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modificata in correlazione con l'articolo 86 del progetto medesimo, per il quale gli eventi, diversi da quelli voluti dall'agente, sono punibili a titolo di colpa, se la legge li prevede tra i delitti colposi. L'articolo 586 del codice non è, pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l'omicidio e per le lesioni colposi. Non occorre, perciò, alcuna semplificazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 194
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art587 · fonte su Normattiva