Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Disciplina del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento - Denunciata lesione di parametri costituzionali indicati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per carenza assoluta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi da 1 a 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Tali parametri sono evocati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza alcuna illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni incidentali prive di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).
sentenza 35/2017massima n. 39597 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo o al secondo turno di votazione - Coesistenza con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, libertà e segretezza del voto - Formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e oscurità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione e oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., censurando il complessivo sistema di attribuzione del premio di maggioranza al primo e al secondo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, coesistente con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso al riparto dei seggi. La motivazione particolarmente sintetica adottata dal rimettente non distingue i singoli profili di censura relativi ai diversi caratteri del sistema elettorale né chiarisce se essi si riferiscano al primo turno, al secondo o a entrambi, con il risultato di sollecitare una valutazione dai caratteri indistinti ed imprecisati, relativa nella sostanza all'intero sistema elettorale, ciò che - unitamente alla carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, accentuata dall'evocazione in essa del solo art. 48, secondo comma, Cost. - determina l'impossibilità di comprendere l'effettivo petitum. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2016, n. 32 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 126 del 2015 ).
sentenza 35/2017massima n. 39598 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo turno di votazione - Fissazione di una soglia minima del 40% dei voti validi (anziché degli aventi diritto al voto), in compresenza della soglia di sbarramento del 3% per l'accesso delle liste al riparto dei seggi - Denunciata compressione irragionevole dei principi dell'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo - Insussistenza - Scelte legislative non manifestamente irragionevoli volte a bilanciare gli invocati principi con gli obbiettivi della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1 e 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3 e 48, comma 2, Cost. - in quanto, prevedendo l'assegnazione di 340 seggi della Camera dei deputati alla lista che, al primo turno di votazione, ottenga a livello nazionale il 40% dei voti validamente espressi, anziché degli aventi diritto al voto, comprometterebbero irragionevolmente l'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo, anche per la compresenza della soglia di sbarramento del 3% dei voti validamente espressi su base nazionale, quale condizione per l'accesso delle liste al riparto dei seggi. Le disposizioni censurate prevedono un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, e lo condizionano al raggiungimento di una soglia minima di voti validi. Alla luce della discrezionalità legislativa in materia, tale soglia non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale. A ritenere il contrario, dovrebbe argomentarsi la non compatibilità con i principi costituzionali di premi diversi da quello "di governabilità" (attribuibile alla lista o coalizione che abbia già autonomamente raggiunto almeno il 50% dei voti e/o dei seggi). Quanto alle modalità di calcolo della soglia minima, condizionare il premio al raggiungimento di una percentuale calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore, e non certo una soluzione costituzionalmente obbligata. Né la contestuale previsione di una soglia di sbarramento - che non è irragionevolmente elevata e, di per sé, non determina una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo - può giustificare una pronuncia di incostituzionalità del premio, non essendo manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, ad entrambi i predetti meccanismi correttivi della rappresentatività. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014 e n. 173 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, essendo riservata alla Corte costituzionale una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002 ). In materia di sistemi elettorali, sono compatibili con i principi costituzionali sia la previsione di un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, sia la previsione di un premio "di governabilità", condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50% dei voti e/o dei seggi e destinato ad aumentare il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto. Il premio di "maggioranza" è, però, soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all'entità della soglia che consente di accedere al premio. Ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, come avviene in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008 ). Al cospetto della discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei sistemi elettorali, sfugge in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore per l'attribuzione di un premio di maggioranza, ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale. In materia di sistemi elettorali, la previsione di soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi e quella delle modalità per la loro applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità. ( Precedente citato: sentenza n. 193 del 2015 ).
sentenza 35/2017massima n. 39599 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Prospettazione della questione incidentale - Carenze motivazionali - Insussistenza ove risulti chiaro e argomentato ciò che il giudice a quo lamenta - Rigetto di eccezione preliminare.
È da respingere l'eccezione d'inammissibilità per carenze motivazionali, ove risulti chiaro ed argomentato ciò che il giudice a quo lamenta. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati nella parte in cui consentono l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, anche nel caso in cui due liste superino, al primo turno, il 40% di voti validi).
sentenza 35/2017massima n. 39600 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al primo turno di votazione - Assegnazione alla lista che riporti in assoluto il maggior numero di voti, qualora la soglia del 40% dei voti validi sia superata da due liste - Conseguente riduzione del numero di deputati che spetterebbero alla lista giunta seconda - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza del voto e rappresentanza democratica - Insussistenza - Riconducibilità dell'effetto censurato alla logica dei sistemi elettorali con premio di maggioranza - Introduzione di eventuali correttivi estranea ai poteri della Corte e riservata alla discrezionalità legislativa - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui prevede che "sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi", e dell'art. 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - in quanto, nell'ipotesi in cui due liste superino al primo turno il 40% dei voti validi per l'elezione della Camera dei deputati, impongono che il premio di maggioranza sia comunque assegnato, e attribuito alla lista che ha ottenuto più voti, con conseguente riduzione del numero dei deputati che spetterebbero all'altra. È nella logica di un sistema elettorale con premio di maggioranza che alle liste di minoranza, a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta, sia attribuito un numero di seggi inferiore rispetto a quello che sarebbe loro assegnato nell'ambito di un sistema proporzionale senza correttivi; tale logica vale per la lista che giunge seconda, pur se anch'essa abbia ottenuto il 40% dei voti validi, ma un numero totale di voti inferiore, in assoluto, rispetto alla lista vincente. Non ha perciò fondamento - alla luce della già affermata non manifesta irragionevolezza delle norme che disciplinano l'assegnazione del premio al primo turno - la richiesta di una sentenza additiva che dichiari costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate, nella parte in cui non escludono l'assegnazione del premio nell'ipotesi descritta, considerato altresì che un'addizione di tal genere - a prescindere dalla sua intrinseca contraddittorietà - non apparterrebbe in radice ai poteri della Corte costituzionale, spettando, semmai, alla discrezionalità del legislatore.
sentenza 35/2017massima n. 39601 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015
Interpretazione della norma censurata - Omessa illustrazione da parte del rimettente delle ragioni che impediscono un'interpretazione opposta a quella da lui adottata - Attinenza al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
È da respingere - poiché concerne, in realtà, il merito della questione - l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe illustrato le ragioni che impediscono di interpretare le disposizioni censurate in senso opposto a quello da lui affermato. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, censurati in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche se, al primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi).
sentenza 35/2017massima n. 39602 Riguarda ancheart. 83-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015
Prospettazione della questione incidentale - Denuncia di incostituzionalità riferita ad una eventualità possibile solo in ipotesi residuali - Carattere non meramente virtuale ed ipotetico della questione - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Non risulta ipotetica o meramente virtuale - ed è quindi sotto tale profilo ammissibile - la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione ad una eventualità il cui reale verificarsi non può escludersi in assoluto, sia pure in ipotesi del tutto residuali. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, censurati in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche se, al primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi).
sentenza 35/2017massima n. 39603 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 83-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Turno di ballottaggio - Ritenuta necessità di svolgimento nel caso in cui al primo turno di votazione una lista abbia ottenuto 340 seggi, ma non il 40 % dei voti validi - Denunciata irragionevolezza ed eccessiva compressione dell'eguaglianza del voto e della rappresentatività della Camera - Erroneità del presupposto interpretativo - Esclusione del ballottaggio nel caso ipotizzato, alla stregua di un'interpretazione sistematica delle norme pertinenti - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche nell'ipotesi in cui, all'esito del primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi. Il risultato cui conduce l'interpretazione meramente letterale delle citate disposizioni è in contrasto con la ratio complessiva della legge n. 52 del 2015 - il cui carattere distintivo è di favorire la formazione di una maggioranza, ossia fare in modo che una lista disponga alla Camera di 340 seggi - e pertanto può e deve essere evitato attraverso una lettura sistematica delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 1, nn. 4), 6) e 7), del d.P.R. n. 361 del 1957. Alla stregua di tale lettura - e contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo del rimettente - l'attribuzione proporzionale di 340 seggi a una lista, effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, integra, ai sensi del n. 7) del comma 1, un'ipotesi di "esito positivo" della verifica di cui al comma 1, n. 6), e dunque resta ferma a prescindere dalla percentuale di voti ottenuta da detta lista, con la conseguenza che non è necessario procedere al turno di ballottaggio, poiché l'obbiettivo perseguito dalla legge è già stato raggiunto.
sentenza 35/2017massima n. 39604 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 83-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Prospettazione della questione incidentale - Eventuale contraddittorietà delle argomentazioni del rimettente - Valutazione attinente al merito e non all'ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della prospettazione, formulata in quanto, nel censurare gli artt. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, i rimettenti riterrebbero necessario il superamento di un quorum di aventi diritto al voto solo nel turno di ballottaggio, ma non anche nel primo turno di votazione. L'obiezione riguarda il merito della questione; né la prospettazione è contraddittoria, avendo i rimettenti illustrato ampiamente le ragioni per le quali ritengono che i parametri costituzionali evocati siano violati solo dalla previsione del turno di ballottaggio.
sentenza 35/2017massima n. 39606 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione da parte del rimettente delle norme oggetto - Omessa inclusione di una disposizione non direttamente attinta da censure - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, nonché dell'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 1, della medesima legge, censurati nelle parti in cui prevedono che, se nessuna lista ha raggiunto almeno il 40% dei voti validi al primo turno di votazione per la Camera dei deputati, è indetto un turno di ballottaggio fra le due liste che al primo turno abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale del 3% e ottenuto le due maggiori cifre elettorali nazionali. La mancata inclusione, tra le disposizioni denunciate, di quella che prevede la soglia di sbarramento, è giustificata dal fatto che i rimettenti non contestano in sé tale soglia, ma la possibilità per le liste che l'hanno raggiunta di accedere, in linea teorica, al turno di ballottaggio e all'assegnazione del premio di maggioranza.
sentenza 35/2017massima n. 39607 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015art. 1 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Turno di ballottaggio - Modalità concrete di accesso - Restrizione della competizione alle due liste più votate tra quelle che hanno superato le previste soglie di sbarramento - Conseguente sicura attribuzione del premio di maggioranza alla lista che, conseguendo il 50% più uno dei voti validi espressi, risulti vincente - Mantenimento da parte delle altre liste del riparto proporzionale dei seggi ottenuto al primo turno - Eccessivo sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività dell'assemblea elettiva e di eguaglianza del voto - Sproporzionata divaricazione tra la composizione della Camera dei deputati e la volontà degli elettori - Illegittimità costituzionale (totale e in parte qua).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole "o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione"; l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole ", ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83"; e l'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della medesima legge. Le norme censurate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova prevedono - come prosecuzione del primo turno di votazione in cui nessuna lista abbia conseguito 340 seggi alla Camera dei deputati - un turno di ballottaggio ristretto, senza possibilità di collegamenti o apparentamenti, alle due sole liste che hanno superato con più voti le soglie di sbarramento, assicurando a quella di esse che ottenga il 50% più uno dei voti validi il conseguimento del premio "di maggioranza" non attribuito al primo turno e mantenendo invece per tutte le altre (tra cui quella perdente al ballottaggio) il riparto proporzionale dei seggi. Se, in astratto, il ballottaggio tra liste non risulta costituzionalmente illegittimo, le stringenti condizioni previste per accedere ad esso e le concrete modalità di attribuzione del premio (che resta "di maggioranza" e non diventa "di governabilità", essendo l'innalzamento della soglia mera conseguenza della restrizione dei competitori) determinano uno sproporzionato ed eccessivo sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività dell'assemblea elettiva e di uguaglianza del voto, in quanto trasformano artificialmente - attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica e innestando tratti maggioritari in un sistema che rimane prevalentemente proporzionale - una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta. Tale effetto distorsivo non è consentito dalla finalità, di sicuro rilievo costituzionale, di assicurare la stabilità del governo del Paese, il cui perseguimento non può avvenire al prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale e tale da produrre una sproporzionata divaricazione tra la volontà dei cittadini espressa mediante il voto e la composizione di una delle due assemblee che, nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, compongono la rappresentanza politica nazionale. La caducazione delle disposizioni che prevedono il turno di ballottaggio eventuale è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, mentre non potrebbe la Corte costituzionale (anche per la difficoltà tecnica di restituire una disciplina immediatamente applicabile) introdurre tutti o alcuni dei correttivi di cui i rimettenti denunciano l'assenza, ciò che spetta all'ampia discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014, su analogo effetto distorsivo nella disciplina elettorale previgente; sentenza n. 15 del 2008, sulla discrezionalità legislativa nella scelta se attribuire il premio a una singola lista o a una coalizione tra liste; sentenze n. 275 del 2014 e n. 107 del 1996, sulla compatibilità costituzionale del secondo turno per l'elezione del sindaco nei Comuni di maggiori dimensioni, in quanto collocato in un assetto caratterizzato dall'elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale ). Anche in ambiti (come quello dei sistemi elettorali) connotati da ampia discrezionalità legislativa, lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) impone di verificare che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva. Il voto costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l'art. 1 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 2014 ). In una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività.
sentenza 35/2017massima n. 39608 Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015art. 1 legge 52/2015
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione sintetica dei termini delle censure e rinvio ad un atto di parte per l'illustrazione del meccanismo da cui deriva l'effetto normativo denunciato - Insussistenza di motivazione per relationem - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di autonoma motivazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015, nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge. L'ordinanza di rimessione non è motivata per relationem, poiché chiarisce sinteticamente il senso della censura di violazione dell'art. 56 Cost., rinviando all'atto di parte non per l'individuazione dei termini delle questioni prospettate, ma solo con riferimento all'illustrazione del meccanismo di assegnazione dei seggi che ne consente la traslazione tra circoscrizioni (c.d. slittamento). ( Precedente citato: ordinanza n. 239 del 2012, relativa, invece, a un caso di motivazione per relationem dei dubbi di legittimità costituzionale ).
sentenza 35/2017massima n. 39610 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015
Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte costituzionale - Restrizione dell'oggetto del giudizio ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate - Possibilità, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione così individuata - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente sostituiti dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per eccessiva ampiezza del riferimento ai commi da 1 a 5 dell'art. 83 del citato d.P.R. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione ben si comprende che la censura relativa alla traslazione dei seggi tra circoscrizioni, nella fase della loro assegnazione, riguarda specificamente l'art. 83, comma 1, n. 8), del citato d.P.R. Per costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016 ).
sentenza 35/2017massima n. 40248 Riguarda ancheart. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015art. 1 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni - Traslazione (c.d. slittamento) di seggi da una circoscrizione all'altra quando in nessuna siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati - Denunciata violazione della garanzia di distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione - Insussistenza - Carattere residuale della traslazione censurata - Legittimità alla luce dell'interpretazione sistematica dei principi costituzionali - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2016 (c.d. Italicum), censurati dal Tribunale di Messina - in riferimento all'art. 56, quarto comma, Cost. - in quanto, nel regolare l'assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, consentono la traslazione dei seggi (c.d. slittamento) da una circoscrizione all'altra. Nel complesso sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla legge n. 52 - frutto del bilanciamento tra principi ed esigenze diversi (quali la garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista; e l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni) - il censurato effetto di traslazione dei seggi costituisce un'ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali, solo quando non sia stata possibile individuare nessuna circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati. La compatibilità costituzionale di detta ipotesi emerge vieppiù nitidamente in quanto l'evocato art. 56, quarto comma, Cost. - da interpretare necessariamente non in modo isolato, ma in sistematica lettura con i principi desumibili dagli artt. 48 e 67 Cost. - richiede l'assegnazione dei seggi all'interno delle singole circoscrizioni fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra. ( Precedente citato: sentenza n. 271 del 2010, con riferimento alla diversa disciplina dell'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo ). L'art. 56, quarto comma, Cost. non si limita a prescrivere che i seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione siano ripartiti, in proporzione alla popolazione, prima delle elezioni, ma intende anche impedire che tale ripartizione possa successivamente essere derogata al momento della assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse. Detto parametro non può, tuttavia, essere inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale, poiché non è preordinato a garantire la rappresentanza dei territori in sé considerati, ma tutela la distinta esigenza di una distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione delle diverse parti del territorio nazionale: la Camera dei deputati resta, infatti, sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), e la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l'unità del corpo elettorale nazionale, del quale le singole circoscrizioni sono altrettante articolazioni nelle varie parti del territorio. ( Precedente citato: sentenza n. 271 del 2010 ).
sentenza 35/2017massima n. 40250 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni - Traslazione (c.d. slittamento) di seggi da una circoscrizione all'altra quando in nessuna siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati - Denunciata violazione del principio del voto diretto - Non pertinenza del parametro evocato - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Messina - in riferimento all'art. 56, primo comma, Cost. - in quanto, nel regolare l'assegnazione dei seggi della Camera dei deputati tra le diverse circoscrizioni, consentono la traslazione dei seggi (c.d. slittamento) da una circoscrizione all'altra. Il principio del voto diretto contenuto nel parametro evocato, esigendo che l'elezione dei deputati avvenga direttamente ad opera degli elettori senza intermediazione alcuna, non viene in considerazione in relazione alle disposizioni censurate.
sentenza 35/2017massima n. 40251 Riguarda ancheart. 1 legge 52/2015art. 2 legge 52/2015
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Meccanismo di attribuzione dei seggi nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione della rappresentatività delle minoranze politiche nazionali - Erronea indicazione delle norme produttive dell'effetto censurato (aberratio ictus) - Prospettazione sintetica e oscura delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus e per formulazione oscura della motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., censurando il meccanismo di attribuzione dei seggi della Camera dei deputati nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Produttivi dell'effetto denunciato dal rimettente sono gli artt. 92-bis, 92-ter e 92-quater (in particolare, comma 7) del d.P.R. n. 361 - introdotti dall'art. 2, commi 29, 30, 31 e 32, della legge n. 52 - e non già la disposizione censurata. Inoltre, la prospettazione è talmente sintetica da rendere oscura la complessiva censura proposta e le ragioni ad essa sottese (potendo solo presumersi che la locuzione "minoranze nazionali" alluda a non già a minoranze linguistiche non protette, ma a minoranze politiche, ossia alle liste di minoranza a livello nazionale, e non essendo spiegato perché dette liste - che in linea teorica possono apparentarsi con i candidati nei collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige - sarebbero discriminate, né perché la discriminazione deriverebbe dall'attribuzione di soli tre seggi con riparto proporzionale, anziché dal sistema di distribuzione dei complessivi undici seggi assegnati alla medesima Regione). ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016, n. 247 del 2015, ordinanze n. 227 del 2016, n. 118 del 2016, n. 47 del 2016 e n. 32 del 2016, sulla inammissibilità per formulazione non chiara o perplessa delle censure ).
sentenza 35/2017massima n. 40258 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015
Elezioni - Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Sistema elettorale - Attribuzione di un premio di maggioranza non subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti - Impossibilità per l'elettore di esprimere una preferenza per i candidati - Eccepito difetto di rilevanza - Reiezione - Peculiarità e rilievo costituzionale delle questioni - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell'art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU - degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (tutti nel testo in vigore risultante dalle modificazioni apportate dalla legge n. 270 del 2005), nelle parti in cui, rispettivamente, disciplinano l'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza. Infatti, come risulta dall'ampia e articolata motivazione dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale è stata proposta un'azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata - come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio dell'interesse ad agire - ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. Ne consegue che il petitum oggetto del giudizio principale non risulta totalmente assorbito dalla pronuncia sulle questioni, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. A ciò va aggiunto che, nella fattispecie in esame, le sollevate questioni hanno ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione; sicché la loro ammissibilità deriva, in via principale, dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento, la cui portata, ad avviso del remittente, non risulta esattamente delineata dalla normativa elettorale impugnata. Ciò fa sorgere l'esigenza di garantire il principio di costituzionalità, che rende imprescindibile affermare il sindacato di costituzionalità, destinato a «coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche con riferimento alle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte». - Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, «va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere», v., tra le molte, la citata sentenza n. 263/1994. - Per il principio secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente sono rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile, v., fra le più recenti, le citate sentenze nn. 91/2013, 280/2012, 279/2012, 61/2012 e 270/2010. Per il consolidato principio secondo cui «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi», anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi, v. le citate sentenze nn. 4/2000 e 59/1957. - Sul principio secondo cui il sindacato di costituzionalità «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte», v. le citate sentenze nn. 387/1996, 384/1991 e 226/1976.
sentenza 1/2014massima n. 37582 Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 14 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Elezioni - Norme per l'elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale - Attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale - Previsione che l'Ufficio elettorale nazionale verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi e che, in caso negativo, ad essa attribuisce il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza - Mancata subordinazione dell'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti - Meccanismo premiale che non supera lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza - Violazione del principio della rappresentanza democratica - Violazione del principio di eguaglianza del voto - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. - l'art. 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che disciplina il premio di maggioranza assegnato per l'elezione della Camera dei deputati, stabilendo che: a) l'Ufficio elettorale nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5), sulla base dall'attribuzione di seggi in ragione proporzionale; b) in caso negativo, che «ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza» (comma 2). La Carta costituzionale non impone un modello di sistema elettorale, lasciando alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema ritenuto più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. Le relative norme, pur essendo espressione di un'ampia discrezionalità legislativa, non sono però esenti da controllo in sede di giudizio di costituzionalità, se risultano manifestamente irragionevoli. Nella specie, le norme impugnate non superano lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza cui soggiacciono. Esse, infatti, nell'ambito del sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, prevedono un meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza che, in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, è tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto. Pertanto, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, esse dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti e che, quindi, non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente. - Per il principio secondo cui l'Assemblea costituente non intese imporre un modello di sistema elettorale, lasciando al legislatore ordinario la relativa scelta, v. la citata sentenza n. 429/1995. - Per il principio secondo cui la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa», v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002. - Per l'affermazione secondo cui il principio costituzionale di eguaglianza del voto esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parità, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore che dipende esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari, v. la citata sentenza n. 43/1961. - Per il principio secondo cui le norme relative ai sistemi elettorali, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non sono esenti da controllo, essendo sempre censurabili in sede di giudizio di costituzionalità quando risultino manifestamente irragionevoli, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002. - Sui profili di irrazionalità delle norme della legge elettorale della Camera relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, v. le citate sentenze nn. 16/2008, 15/2008 e 13/2012. - Sulle modalità di svolgimento della valutazione di proporzionalità utilizzata dalla Corte costituzionale per verificare le modalità di bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti in ambiti connotati da un'ampia discrezionalità legislativa, v. la citata sentenza n. 1130/1988. - Sul principio secondo cui le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile», v. la citata sentenza n. 106/2002.
sentenza 1/2014massima n. 37583 ELEZIONI - NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI MAGGIORANZA E LA LIMITAZIONE DELLA PREFERENZA DELL'ELETTORE ALLA LISTA - IDONEITA' DELLA NORMATIVA RIMASTA IN VIGORE A GARANTIRE IL RINNOVO DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI - DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA A PARTIRE DALLA SUCCESSIVA CONSULTAZIONE ELETTORALE - ININFLUENZA SULLE ELEZIONI SVOLTE IN APPLICAZIONE DELLE NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI E SUGLI ATTI CHE LE CAMERE ADOTTERANNO PRIMA DEL LORO RINNOVO, IN CONSIDERAZIONE DEL FONDAMENTALE PRINCIPIO DI CONTINUITA' DELLO STATO.
La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (concernenti l'attribuzione dei premi di maggioranza e la limitazione della preferenza dell'elettore alla lista) è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, delle assemblee parlamentari, poiché stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l'attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate. Si tratta di un meccanismo di natura proporzionale, depurato dell'attribuzione del premio di maggioranza, nel quale è consentita l'espressione di un voto di preferenza per i candidati. Non rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia di tale meccanismo, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale. Per quanto riguarda la possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che comunque non incidono sull'operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell'organo, possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già vigenti. In ogni caso, simili eventuali inconvenienti, riguardanti, tra l'altro, le modalità di redazione delle schede elettorali, potranno essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia, ferma la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua. Infine, la decisione di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa rimasta in vigore, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Infatti, il principio della cd. retroattività delle sentenze di accoglimento vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali, rilevando, nella specie, il principio fondamentale della continuità dello Stato, che si realizza in concreto attraverso la continuità dei suoi organi costituzionali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. - Sulla necessità che la normativa elettorale sia sempre, anche in caso di sua accertata parziale illegittimità costituzionale, complessivamente idonea a garantire il rinnovo in ogni momento dell'organo costituzionale elettivo, v., da ultimo, la citata sentenza n. 13/2012. - Per l'affermazione che le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie, in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali», v. le citate sentenze nn. 13/2012 (ove è altresì sottolineata l'esigenza di scongiurare l'eventualità di paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica), 16/2008, 15/2008, 13/1999, 26/1997, 5/1995, 32/1993, 47/1991 e 29/1987. - Per il principio secondo cui non rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia del meccanismo elettorale, risultante dallo scrutinio di costituzionalità, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale, v. la citata sentenza n. 32/1993, ove è altresì sottolineata la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua. - Sull'irrilevanza di eventuali inconvenienti legati alla possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, a patto che non incidano sull'operatività del sistema elettorale né paralizzino la funzionalità dell'organo, v. la citata sentenza n. 32/1993. - Sull'ammissibilità del referendum relativo alla preferenza unica, v. la citata sentenza n. 47/1991. - Per l'affermazione che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento, alla stregua dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata (principio solitamente enunciato con il ricorso alla formula della c.d. retroattività di dette sentenze), vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida, v. la citata sentenza n. 139/1984.
sentenza 1/2014massima n. 38030 Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 14 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
Elezioni - Elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Sistema elettorale che non permette al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati - Asserita lesione del diritto di voto libero, uguale e segreto - Censura di norme elettorali che non devono essere applicate nei giudizi a quibus - Questione diretta ad introdurre un controllo di costituzionalità, surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti costituzionali - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, commi 1, numero 5), e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005) e degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (nel testo risultante dalla citata legge del 2005), impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono norme per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non permettono al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati, ma lasciano allo stesso la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti, attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali, determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati, i quali, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e il ruolo di nominati e non già di eletti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, tutte le impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 1 del 2014, sicché è venuto meno l'oggetto delle questioni, perché a seguito di tale decisione, le predette norme sono state già rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Inoltre, dalla stessa prospettazione emerge chiaramente che, per la definizione dei giudizi principali, il rimettente non è in alcun modo chiamato ad applicare le censurate norme elettorali, dovendo egli esclusivamente accertare la penale responsabilità di due cittadini extracomunitari, per i reati loro rispettivamente ascritti di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo. Nella specie, l'impugnazione delle menzionate norme elettorali si configura quale tentativo da parte del rimettente di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità, che risulta surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti sanciti dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, essendo del tutto carente il nesso di indispensabile pregiudizialità dello specifico scrutinio richiesto alla Corte rispetto agli esiti della decisione del giudizio principale. D'altra parte, la radicale mancanza d'incidentalità del richiesto vaglio delle norme neppure può dirsi colmata dalla affermazione - peraltro formulata in maniera del tutto apodittica - di una conseguente "non prescrittività" delle leggi approvate dai Parlamenti succedutisi dopo il dicembre del 2005 (e costituiti sulla base di norme elettorali incostituzionali) e quindi anche di quelle penali applicabili nei processi a quibus . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato, v. la citata sentenza n. 1/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme già dichiarate costituzionalmente illegittime, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 321/2013, 294/2013, 280/2013 e 257/2013. - Sull'indispensabile requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 306/2013, 196/2013, 176/2013 e 81/2013.
sentenza 57/2014massima n. 37790 Riguarda ancheart. 4 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 59 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 14 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 17 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.