Art. 94 — L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva