Art. 54Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1965, n. 1, art. 32, comma 7

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila)); Se l'omissione e' dolosa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila)). ((Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art54 · fonte su Normattiva