Art. 100

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[1](Art. 85 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 9 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755).

[2]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

[3]Pero' nei casi in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo l'avanzamento deve effettuarsi col criterio della scelta comparativa o per concorso, il Ministro ha facolta' di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente inscritti in quadro egli deve essere promosso.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art100 · fonte su Normattiva