Art. 100
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[2]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.
[3]Pero' nei casi in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo l'avanzamento deve effettuarsi col criterio della scelta comparativa o per concorso, il Ministro ha facolta' di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente inscritti in quadro egli deve essere promosso.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva