Art. 100
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[2]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.
[3]Pero' nei casi in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo l'avanzamento deve effettuarsi col criterio della scelta comparativa o per concorso, il Ministro ha facolta' di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente inscritti in quadro egli deve essere promosso.
[4]((Agli ufficiali che, dopo essere stati giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, si applica il combinato disposto del precedente comma e dell'ultimo comma dell'art. 75.)) 2 ((Gli ufficiali comunque collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio non possono conseguire la promozione al grado superiore se non hanno le condizioni di cui all'art. 79, ferma la facolta' al Ministro di derogare alle condizioni stesse in casi eccezionali)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva