Art. 103

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

[2]Limitatamente al quadriennio 1° gennaio 1929-1° gennaio 1933, ai capitani di fregata compresi nel quadro di avanzamento ed a quelli dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento, quando colpiti dai nuovi limiti di eta' stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, sara' fatto il trattamento prescritto dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del presente testo unico sull'avanzamento degli ufficiali.

[3]Agli effetti della durata dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 55 del presente testo unico, il limite di eta' da considerarsi per gli ufficiali di cui al precedente comma e' quello dei capitani di fregata che passano a far parte del Corpo delle armi navali.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art103 · fonte su Normattiva