Art. 103

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[1](Art. 3 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

[2]Limitatamente al quadriennio 1° gennaio 1929-1° gennaio 1933, ai capitani di fregata ((...)) dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento, quando colpiti dai nuovi limiti di eta' stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, sara' fatto il trattamento prescritto dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del presente testo unico sull'avanzamento degli ufficiali. ((Lo stesso trattamento sara' fatto ai capitani di fregata inscritti in quadro, che, durante il citato quadriennio, verranno a trovarsi nelle stesse condizioni. Questi ultimi ufficiali, passando in aspettativa per riduzione di quadri, conseguiranno la promozione al grado superiore dopo i pari grado che li precedevano in quadro)). 2

[3]Agli effetti della durata dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 55 del presente testo unico, il limite di eta' da considerarsi per gli ufficiali di cui al precedente comma e' quello dei capitani di fregata che passano a far parte del Corpo delle armi navali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.

Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art103 · fonte su Normattiva