Art. 22-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1934 al 1 gennaio 1936. Leggi il testo vigente →
[1]((I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo.
[2]I presidenti delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro per la marina.
[3]Gli atti delle Commissioni di avanzamento hanno carattere deliberativo, salvo i casi eccezionali in cui apposite disposizioni diano agli atti stessi carattere consultivo)).
Testo vigente dal 7 marzo 1934 al 1 gennaio 1936 · versione 4 su Normattiva