Art. 22-bis
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[1]((I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere fuori quadro organico perche' messi a disposizione di altre Amministrazioni)).
[2]I presidenti delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro per la marina.
[3]Gli atti delle Commissioni di avanzamento hanno carattere deliberativo, salvo i casi eccezionali in cui apposite disposizioni diano agli atti stessi carattere consultivo.
Testo vigente dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936 · versione 8 su Normattiva