Art. 24
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[1](Art. 23 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescrive l'art. 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado, e quindi stabilire se possiede o no la idoneita' all'avanzamento prendendo in esame gli elementi di giudizio stabiliti dal presente testo unico e dal regolamento.
[3]Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata, e gradi corrispondenti degli altri Corpi della Regia marina, dei risultati dello scrutinio di schede individuali. Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio, da tutti gli ufficiali dello stesso Corpo, che abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, nonche' dagli ufficiali dello stesso Corpo aventi grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, gia' inscritti nel quadro di avanzamento in vigore. Il modulo di tali schede e le norme relative allo loro compilazione sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 7 marzo 1934 · versione 0 su Normattiva