Art. 24
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[1](Art. 23 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescrive l'art. 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado, e quindi stabilire se possiede o no la idoneita' all'avanzamento prendendo in esame gli elementi di giudizio stabiliti dal presente testo unico e dal regolamento.
[3]((Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio, Capitani di Vascello, Capitani di Fregata, e gradi corrispondenti degli altri Corpi della Regia marina, dei risultati dello scrutinio di schede individuali.
[4]Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio:
- a)da tutti gli ufficiali dello stesso Corpo, che o abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, o abbiano grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, purche' siano gia' inscritti nel quadro di avanzamento in vigore;
- b)da tutti gli ufficiali di Corpo diverso da quello al quale appartengono gli ufficiali sottoposti a scrutinio, purche' il grado da essi rivestito sia corrispondente a quello superiore al grado da conferirsi con la promozione e gli ufficiali da scrutinare siano stati precedentemente alla loro diretta dipendenza per un periodo di tempo di almeno due mesi.
[5]Il modulo di dette schede e le norme relative alla loro compilazione sono stabilite dal regolamento)).
Testo vigente dal 7 marzo 1934 al 10 agosto 1936 · versione 4 su Normattiva