Art. 3

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[1](Art. 3 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 27 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).

[2]I Comandi navali e le cariche direttive saranno assegnati dal Ministro per la marina soltanto a quegli ufficiali che per qualita' professionali, tecniche, di cultura e di carattere diano sicuro affidamento di poterli disimpegnare. Quando trattasi di ufficiali aventi grado di capitano di vascello o corrispondente o superiore, l'assegnazione sara' fatta, sentito il parere del Capo di Stato Maggiore della Marina.

[3]Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto saranno assegnate dal Ministro per la marina su proposta del Ministro per le comunicazioni seguendo gli stessi criteri.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 7 marzo 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art3 · fonte su Normattiva