Art. 3
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[1](Art. 3 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 27 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).
[2]((I Comandi navali e le cariche direttive sono assegnati e possono essere tolti dal Ministro per la marina, a suo giudizio insindacabile, tenendo conto non solo delle qualita' professionali, tecniche, di cultura e di carattere, degli ufficiali, ma anche della loro eta' e di eventuali altri elementi che possano avere interesse per l'Amministrazione)).
[3]Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto saranno assegnate dal Ministro per la marina su proposta del Ministro per le comunicazioni seguendo gli stessi criteri.
Testo vigente dal 7 marzo 1934 al 10 agosto 1936 · versione 4 su Normattiva