Art. 34

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[1](Art. 20 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

[2]Sono da considerarsi esclusi dall'avanzamento:

  • a)gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni di avanzamento - o esclusi a mente dell'art. 27;
  • b)gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 30;
  • c)gli ufficiali che, presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei, non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli inscritti nel quadro e' maggiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianita' e sia promosso il pari grado meno anziano inscritto in quadro.

[3]1° i contrammiragli, gli ufficiali dei gradi corrispondenti ed i capitani di vascello, che si trovino per una volta sola nelle condizioni del comma a) o del comma b);

[4]2° i colonnelli dei vari Corpi della Regia marina, i capitani di fregata, e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b) o che per due volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi si trovino nelle condizioni del comma c).

[5]I capitani di vascello che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c), sono mantenuti in servizio effettivo, occupando altrettanti posti del ruolo organico, ma non sono piu' presi in esame per i successivi scrutini;

[6]3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che si trovino in una delle condizioni previste dai commi a) o b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi; ovvero che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 20 mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a) o b) e due volte in quelle del comma c);

[7]4° i sottotenenti di vascello che, avendo ripetuto il corso superiore, non risultino idonei agli esami;

[8]5° i tenenti e sottotenenti del genio navale, delle armi navali e del ruolo transitorio macchine che non abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del corso speciale presso le scuole di ingegneria, secondo quanto e' disposto per i sottotenenti del genio navale e delle armi navali dal seguente articolo 39.

[9]Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti, che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza di almeno dieci mesi, si trovino nelle condizioni del comma a) o b) ed ai capitani di corvetta e gradi corrispondenti si applicano rispettivamente le norme degli articoli 44 e 47. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c) si applicano gli articoli 52 e 53.

[10]I capitani di vascello ai quali non fu assegnato il comando del 1° periodo o quello del 2° periodo, e quelli nelle condizioni previste dal n. 2 comma 2°, del presente articolo, possono rimanere in servizio fino a che raggiungano i limiti di eta' prescritti pel loro grado occupando altrettanti posti nel ruolo organico; essi pero' non possono superare complessivamente il numero di 20, provvedendosi ad eliminare l'eventuale eccedenza collocando in ausiliaria d'autorita' i meno idonei di essi, a cominciare dai piu' anziani.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art34 · fonte su Normattiva