Art. 34
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[1](Art. 20 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).
[2]Sono da considerarsi esclusi dall'avanzamento:
- a)gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni di avanzamento - o esclusi a mente dell'art. 27;
- b)gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 30;
- c)gli ufficiali che, presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei, non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli inscritti nel quadro e' maggiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianita' e sia promosso il pari grado meno anziano inscritto in quadro.
[3]1° i contrammiragli, gli ufficiali dei gradi corrispondenti ed i capitani di vascello, che si trovino per una volta sola nelle condizioni del comma a) o del comma b);
[4]2° i colonnelli dei vari Corpi della Regia marina, i capitani di fregata, e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b) o che per due volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi si trovino nelle condizioni del comma c).
[5]I capitani di vascello che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c), sono mantenuti in servizio effettivo, occupando altrettanti posti del ruolo organico, ma non sono piu' presi in esame per i successivi scrutini;
[6]3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che si trovino in una delle condizioni previste dai commi a) o b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi; ovvero che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 20 mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a) o b) e due volte in quelle del comma c);
[7]4° i sottotenenti di vascello che, avendo ripetuto il corso superiore, non risultino idonei agli esami;
[8]5° ((gli ufficiali subalterni del genio navale e delle-armi navali che, giusta il successivo art. 39-bis non abbiano sostenuto con esito favorevole, al termine di ogni anno di frequenza delle scuole d'ingegneria, il minimo di esami prescritto, oppure che non abbiano conseguito la laurea nei limiti di tempo prescritti)). 2 Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti, che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza di almeno dieci mesi, si trovino nelle condizioni del comma a) o b) ed ai capitani di corvetta ((...)) si applicano rispettivamente le norme degli articoli 44 e 47. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c) si applicano gli articoli 52 e 53. 2 ((Agli effetti del presente articolo i 10 o i 20 mesi decorrono dalla data di approvazione, da parte del Ministro, dei corrispondenti giudizi dati dalle competenti commissioni di avanzamento)). 2
[9]I capitani di vascello ai quali non fu assegnato il comando del 1° periodo o quello del 2° periodo, e quelli nelle condizioni previste dal n. 2 comma 2°, del presente articolo, possono rimanere in servizio fino a che raggiungano i limiti di eta' prescritti pel loro grado occupando altrettanti posti nel ruolo organico; essi pero' non possono superare complessivamente il numero di 20, provvedendosi ad eliminare l'eventuale eccedenza collocando in ausiliaria d'autorita' i meno idonei di essi, a cominciare dai piu' anziani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva