Art. 37

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[1](Art. 36 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]L'ufficiale fuori quadro organico e' promosso quando, verificandosi una vacanza nel grado superiore, a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale cosi' promosso continui a rimanere fuori quadro organico nel ruolo del nuovo grado, si fara' luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

[3]Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, di cui al precedente comma, cessati i motivi del collocamento fuori quadro, vi rientra, non si dara' piu' corso a successive promozioni per il grado nel quale si verifica la eccedenza, fino a quando essa non sia eliminata.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art37 · fonte su Normattiva