Art. 37
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[1](Art. 36 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]L'ufficiale fuori quadro organico e' promosso quando, verificandosi una vacanza nel grado superiore, a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale cosi' promosso continui a rimanere fuori quadro organico nel ruolo del nuovo grado, si fara' luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.
[3]Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, ((...)), cessati i motivi del collocamento fuori quadro, vi rientra, non si dara' piu' corso a successive promozioni per il grado nel quale si verifica la eccedenza, fino a quando essa non sia eliminata. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva