Art. 37

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 36 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]L'ufficiale fuori quadro organico e' promosso quando, verificandosi una vacanza nel grado superiore, a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale cosi' promosso continui a rimanere fuori quadro organico nel ruolo del nuovo grado, si fara' luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

[3]Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, ((...)), cessati i motivi del collocamento fuori quadro, vi rientra, non si dara' piu' corso a successive promozioni per il grado nel quale si verifica la eccedenza, fino a quando essa non sia eliminata. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.

Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art37 · fonte su Normattiva