Art. 39
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[2]L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello o grado corrispondente avviene per anzianita'.
[3]I sottotenenti del genio navale e delle armi navali reclutati in base all'art. 37 lettera a) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, devono in massima compiere i loro studi in ingegneria in tre anni (compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultime anno).
[4]Coloro che non potessero compiere gli studi suddetti in tre anni, potranno compierli in non piu' di quattro anni, venendo pero' classificati coi loro punti di laurea col corso immediatamente seguente.
[5]Non e' ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il 4° anno.
[6]Gli ufficiali suddetti non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:
- a)se alla fine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esame, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi ad undici delle materie di insegnamento stabilite negli statuti delle Scuole di ingegneria alle quali sono iscritti;
- b)se alla fine del terzo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi a quindici delle materie di insegnamento predette.
[7]Gli ufficiali del genio navale e delle armi navali, che avranno compiuto il 1° anno di ingegneria nella Regia accademia navale, saranno soggetti a norme analoghe a quelle stabilite nei precedenti commi. Se essi pero' avranno ripetuto il 1° anno di ingegneria nella Regia accademia navale, dovranno compiere in due anni soli i rimanenti corsi presso le Regie scuole di ingegneria.
[8]L'avanzamento a tenente commissario ed a tenente di porto ha luogo in base ai risultati del concorso di ammissione ed a quelli di un corso di istruzione teorico pratico e di tirocinio pratico secondo sara' stabilito dal regolamento.
[9]Il sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi direttore del corpo musicale non puo' conseguire avanzamento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva