Art. 39
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[2]((L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello, di tenente del genio navale, delle armi navali, del ruolo transitorio macchine e del C.R.E.M. avviene per anzianita'.
[3]L'avanzamento a tenente commissario ed a tenente di porto ha luogo in base ai risultati del concorso di ammissione ed a quelli di un corso d'istruzione teorico-pratica e di tirocinio pratico, secondo quanto sara' stabilito dal regolamento.
[4]Il sottotenente del C.R.E.M. direttore del corpo musicale non puo' conseguire avanzamento)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva