Art. 41
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[1](Art. 40 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]L'avanzamento a capitano del Corpo del genio navale, del Corpo delle armi navali, del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato ha luogo per anzianita', quello a capitano delle Capitanerie di porto per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. A tale concorso prendono parte ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Agli effetti dell'ammissione a tale esame ciascun corso, esclusi gli ufficiali che, per qualsiasi causa, abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, s'intende costituito dagli ufficiali reclutati con lo stesso bando di concorso con l'aggiunta ai quelli che in seguito a speciali ammissioni abbiano trovato sede di anzianita' fra il primo del corso stesso e il primo del corso successivo.
[3]L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita', con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del Corpo Reale equipaggi marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva